Le regole per la raccolta dei tartufi
LE REGOLE PER LA RACCOLTA DEI TARTUFI RISERVATA
L’autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi è rilasciata dal Comune di residenza a coloro che hanno compiuto i 14 anni e superato apposito esame di idoneità dinanzi ad una commissione nominata dalla Provincia di appartenenza. L’esame di idoneità, solitamente preceduto da corsi preparatori, verte sul riconoscimento delle varie specie di tartufi, le tecniche di raccolta ed il miglioramento delle tartufaie nonché le tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, le normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.
Sono esenti dall’esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della Legge 50/1995, pubblicata sul BURT n.29/bis del 18.04.1995.
La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non recare danno alla tartufaia. La ricerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l’ausilio del cane a ciò addestrato, e lo scavo, con l’apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato. Le buche aperte per l’estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.
E’ in ogni caso vietato:
- La raccolta dei tartufi mediante lavorazione andante del terreno;
- La raccolta dei tartufi immaturi e comunque fuori dai periodi previsti dal calendario;
- La ricerca e la raccolta del tartufo al di fuori delle ore indicate.
La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati (agli effetti delle norme di cui si tratta, i pascoli sono da ritenersi terreni non coltivati) fatta eccezione per le zone a raccolta riservata.
Nel Territorio Regionale, il diritto di raccolta riservata è riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate previa autorizzazione.
Il diritto di raccolta riservata dei tartufi, nelle tartufaie “coltivate” ed in quelle “controllate” compete ai titolari della loro conduzione; tale diritto consente la raccolta di qualunque specie di tartufi, purché le aree tartufigene siano state preventivamente autorizzate e risultino determinate da apposita tabellazione.
Le tabelle di cm. 20×30 con scritta nera su fondo bianco, poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, devono essere collocate lungo il perimetro del terreno destinato a tartufaia ad una distanza da essere visibili da ogni punto d’accesso e, in particolare, che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo. La scritta, a stampatello e ben leggibile da terra dovrà specificare quanto segue:
“Raccolta di tartufi riservata. attestazione Comunale n. ….”
Per tartufaie “controllate”si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, preventivamente micorizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti. Per opportune pratiche colturali si intendono gli interventi di salvaguardia e miglioramento della efficienza produttiva della tartufaia naturale preesistente, nonché di tutela dell’ecosistema nel suo complesso, scelti, fra questi, in relazione alle caratteristiche econologiche della tartufaia. E’ considerata operazione di incremento di tartufaia naturale, l’inserimento, senza danneggiamento della stessa, di piantine tartufigene di specie idonea, preventivamente micorizzate, nella tartufaia naturale da migliorare od in prossimità della stessa, in terreno vocato, in numero non inferiore a 30 piante/ha
Per tartufaie “coltivate”si intendo quelle costituite da impianto ex-novo di piante tartufigene, preventivamente micorizzate, in numero non inferiore a 100 piante/ha. Detti impianti dovranno essere realizzati in ambienti vocati, evitando il danneggiamento o la distribuzione di tartufaie naturali produttive preesistenti.