Covid 19 : Nuova ordinanza per i tartufai Molisani
Covid 19 : Nuova ordinanza per i tartufai Molisani
ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 12 DEL 17-03-2021
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Molise;
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei ministri:
del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31
gennaio 2021;
del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 30
aprile 2021;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.
74, e ss. mm. e ii. recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n.
124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica
da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020,
n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per
l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio
2021, n. 6, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del
virus COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n.
29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del
COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
VISTA la legge regionale Molise 27 maggio 2005, n. 24, recante “Nuova disciplina della raccolta, della
coltivazione e della commercializzazione dei tartufi”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 27 febbraio 2021;
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
RILEVATO che l’art. 8 della legge regionale n. 24 del 2005 consente la raccolta di alcune tipologie di
tartufo nel mese di marzo;
CONSIDERATO che la suindicata attività, ove espletata nell’ambito di un’attività imprenditoriale o a scopo
di autoconsumo alimentare, rientra tra quelle non precluse dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021 nell’ambito dei
territori classificati come “zona rossa”;
RITENUTO necessario introdurre ulteriori misure strumentali alla riduzione del rischio di contagio connesso
con le attività di raccolta del tartufo fresco, al fine di evitare un’elusione delle misure introdotte con il
D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e delle relative finalità;
DATO ATTO che sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 1, comma
16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
e ss.mm. e ii.;
EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
Articolo 1
1. Lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di raccolta del tartufo
fresco e l’espletamento di quest’ultima, nei limiti in cui la stessa è ammessa in base alle disposizioni
contenute nel D.P.C.M. del 2 marzo 2021 e nella legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, e relativi
provvedimenti attuativi, sono consentiti alle seguenti condizioni:
a) che siano effettuati non più di una volta al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 7,00 e le 17,30;
b) che siano effettuati da massimo due componenti;
c) che sia rispettato nei confronti delle altre persone il distanziamento di almeno due metri;
d) che si utilizzino i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).
2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di esibire
il titolo legittimante l’esercizio dell’attività di raccolta e l’attrezzatura all’uopo necessaria.
Articolo 2
1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 31 marzo 2021.
2 Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni
delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica
altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e alle Prefetture di Campobasso e Isernia.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.
Campobasso, 17-03-2021