Lo zappetto per il melanosporum – Aquila

Lo zappetto per il melanosporum – Aquila

Lo zappetto per il melanosporum – Aquila – “La precedente Legge Regionale, la n.22 del 1988, che disciplinava il settore, prevedeva l’uso dello zappetto su tutto il territorio della Regione Abruzzo. Con la L.R. n. 66 del 2012 si è eliminato l’uso dello zappetto su tutto il territorio, ad eccezione di una fetta consistente dei Comuni della Provincia dell’Aquila dove è possibile usarlo limitatamente al Tuber melanosporum (tartufo nero pregiato),  non per le altre 8 forme di tartufo, per un periodo che va dal 16 dicembre al 15 marzo (la stagione del tartufo nero va dal 15 novembre al 15 marzo).  In definitiva la possibilità è limitata ad una solo specie per un periodo limitato e per i Comuni indicati al comma 3 dell’art. 17”.

Una decisione che, per D’Amico, si traduce in un “vero danno per le stesse tartufaie, per i boschi, le coltivazioni agricole e i raccoglitori abruzzesi che rispettano la legge.

“Mi sono opposto al provvedimento: la mia opposizione  è motivata  sia  dal fatto che l’uso  dello zappetto danneggia  le tartufaie di pregio (tutelate e salvaguardate dalla legge regionale vigente) sia  perché nei  territori, soprattutto di confine quali la Valle Roveto  ed il Carsolano, per esempio, e in ragione della libera ricerca del tartufo, si verrà a determinare  una maggiore presenza  di raccoglitori  che spesso non rispettano le regole  a fronte  di scarsi controlli  sulle irregolarità. Va da sè che  consentire l’uso  indiscriminato dello zappetto  nelle zone confinarie e nelle tartufaie di pregio determinerà un danno ambientale di notevole portata  per le  tartufaie stesse, per  i boschi, per le coltivazioni agricole, per i raccoglitori abruzzesi che rispettano la legge”.

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