Lo zappetto per il melanosporum – Aquila
Lo zappetto per il melanosporum – Aquila
Lo zappetto per il melanosporum – Aquila – “La precedente Legge Regionale, la n.22 del 1988, che disciplinava il settore, prevedeva l’uso dello zappetto su tutto il territorio della Regione Abruzzo. Con la L.R. n. 66 del 2012 si è eliminato l’uso dello zappetto su tutto il territorio, ad eccezione di una fetta consistente dei Comuni della Provincia dell’Aquila dove è possibile usarlo limitatamente al Tuber melanosporum (tartufo nero pregiato), non per le altre 8 forme di tartufo, per un periodo che va dal 16 dicembre al 15 marzo (la stagione del tartufo nero va dal 15 novembre al 15 marzo). In definitiva la possibilità è limitata ad una solo specie per un periodo limitato e per i Comuni indicati al comma 3 dell’art. 17”.
Una decisione che, per D’Amico, si traduce in un “vero danno per le stesse tartufaie, per i boschi, le coltivazioni agricole e i raccoglitori abruzzesi che rispettano la legge.
“Mi sono opposto al provvedimento: la mia opposizione è motivata sia dal fatto che l’uso dello zappetto danneggia le tartufaie di pregio (tutelate e salvaguardate dalla legge regionale vigente) sia perché nei territori, soprattutto di confine quali la Valle Roveto ed il Carsolano, per esempio, e in ragione della libera ricerca del tartufo, si verrà a determinare una maggiore presenza di raccoglitori che spesso non rispettano le regole a fronte di scarsi controlli sulle irregolarità. Va da sè che consentire l’uso indiscriminato dello zappetto nelle zone confinarie e nelle tartufaie di pregio determinerà un danno ambientale di notevole portata per le tartufaie stesse, per i boschi, per le coltivazioni agricole, per i raccoglitori abruzzesi che rispettano la legge”.