La legislazione Spagnola sulla vendita dei tartufi

La legislazione Spagnola sulla vendita dei tartufi

La legislazione Spagnola – La Spagna ha prodotto più testi normativi riguardanti i tartufi: alcuni sono di ordine nazionale, ma i più completi e recenti sono emessi dalle regioni autonome, soprattutto in relazione alla protezione del territorio montano ed alla tutela dei relativi prodotti. La prima fonte, procedendo in ordine cronologico, è il Decreto 1688 del 15 Giugno 1972, con relativo “Orden” – sorta di regolamento di attuazione – dell’8 Novembre 1972. In questi due documenti vengono formulati i principi base che regolano la raccolta e la ricerca dei tartufi sul territorio Spagnolo:

  • Specie ammesse:
    o Tuber melanosporum Vitt.
    o Tuber brumale Vitt.;
  • Calendario di raccolta: stabilito nel periodo tra il 1 dicembre ed il 15 marzo dell’anno successivo;
  • Strumenti di raccolta: sono ammessi solo strumenti che non comportano una rimozione troppo consistente del terreno;
  • Presenza di cani addestrati: non sono ammessi altri animali come aiuto nell’operazione di ricerca;
  • Riempimento delle buche: da effettuarsi nel periodo di tempo più breve possibile dopo l’estrazione;
  • Tesserino di abilitazione alla raccolta: necessario nel caso in cui si effettuino ricerca e raccolta su territori montani dichiarati “di pubblica utilità”.

Nel 1977 il Ministero del Commercio e del Turismo approva un “Orden” (18 Ottobre 1977) riguardante il commercio estero dei tartufi freschi;
La struttura del testo è molto simile alla 35 corrispondente norma francese, ma si differenzia per porre l’accento su alcuni particolari differenti.
Tale testo è di seguito brevemente riassunto:

  • Identificazione dei tartufi destinati al consumo da freschi: è esposta la definizione di tartufo e sono elencate le specie che è possibile destinare al commercio da fresche:
    o Tuber brumale Vitt.
    o Tuber melanosporum Vitt
    o Tuber magnatum Pico
  • Disposizioni concernenti la qualità: sono indicate le caratteristiche minime di qualità per tutte le categorie di tartufi, che devono essere:
    o sani;
    o interi
    o in pezzi di diametro superiore a cinque millimetri;
    o non spazzolati;
    o ragionevolmente puliti dalla terra o altri materiali estranei;
    o non congelati;
    o con umidità normale;
    o di odore e sapore normali per la specie;
    o in condizioni di maturità tali da garantirne l’arrivo in buone condizioni in caso di spedizione;
  • Classificazione: Le tre categorie (“extra”, “I” e “II”) sono sostanzialmente uguali a quelle individuate dall’”Accord interprofessionnel” vigente in Francia;
  • Tolleranze: relativamente alle categorie di cui sopra, sono individuate le seguenti tolleranze:
    o categoria “extra”: ƒ
    3% in peso di terra; ƒ
    5% in numero
    o in peso di tartufi appartenenti alla classe direttamente inferiore;
    o categoria “I”: ƒ
    6% in peso di terra; ƒ
    10% in numero
    o in peso di tartufi appartenenti alla classe direttamente inferiore;
    o categoria “II”: ƒ
    6% in peso di terra; ƒ
    10% in numero
    o in peso di tartufi non aventi le caratteristiche minime;
  • Presentazione ed imballaggio: il contenuto di ogni collo deve essere omogeneo per origine, qualità e stato di maturazione. Il materiale degli imballaggi deve essere innocuo e non alterare le qualità del prodotto: sono raccomandati sacchi di cotone, e vietati sacchi di polietilene;
  • Etichettatura: ogni etichetta deve obbligatoriamente presentare, scritti chiaramente, con inchiostro indelebile e ben visibili dall’esterno, i dati che seguono:
    o identificazione dell’esportatore (importatore) e numero di registrazione dell’esportazione; o identificazione del prodotto; o origine del prodotto con le diciture: “prodotto in Spagna”
    o “importato dalla Spagna”,
    o paese di origine in caso di importazione dall’estero.
  • Norme amministrative: sono date istruzioni rispetto a:
    o
    Esportazione e relativa licenza: la commissione regolatrice per le esportazioni stabilisce una sorta di calendario per il periodo ammesso; è inoltre necessario, per l’attività di esportazione, avere una licenza specifica;
    o
    dogane: sulla licenza di esportazione sono specificate le dogane di uscita dei tartufi, che possono essere solo due in tutto lo stato;
    o
    commissione regolatrice: è indicata come responsabile della creazione dei registri speciali di esportazione dei tartufi freschi e conservati;
  • Vigilanza: la vigilanza è affidata agli agenti dei Servizi di Ispezione per il Commercio Estero; tutti i lotti di tartufi non riconosciuti idonei per l’esportazione sono sequestrati.

In relazione alla normativa vigente in Spagna, concernente i tartufi, va ricordato che molte delle regioni di maggiore produzione regolamentano in autonomia il calendario di raccolta; inoltre, se i tartufi sono legati territorialmente all’ambiente montano, le regioni – dovendo legiferare riguardo alla protezione di tale territorio – hanno emesso leggi più o meno dettagliate aventi per oggetto la ricerca e la raccolta di tartufi.

Tra le regioni che hanno prodotto (o stanno producendo) testi normativi completi, si possono ricordare, a scopo esemplificativo, Aragon (Orden de 10 de novembre de 1998) e Castilla y León (terza stesura del progetto di legge, aggiornata al 23/06/2001); sopratutto nel secondo caso, si può osservare lo sviluppo di una legge molto simile a quella italiana, che prende in considerazione i tartufi sotto molteplici aspetti: definizione, modalità di ricerca e raccolta, tesserino di autorizzazione 37 alla ricerca e raccolta, calendario, raccolta per fini scientifici, raccolta in aree protette, costituzione e riconoscimento di tartufaie, etc.
In definitiva la normativa spagnola si è sviluppata in due direzioni differenti: da un lato si hanno le prescrizioni inerenti la ricerca e la raccolta, che vertono su tutti quegli aspetti riguardanti l’utilizzo della risorsa tartufo senza prescindere dalla conservazione del territorio; dall’altra si hanno tutte le indicazioni concernenti il commercio.
Nel primo caso la produzione normativa è di livello sia nazionale che – in maggior misura – regionale; da notare come nell’elenco delle specie per cui è ammessa la raccolta figurino solo T. melanosporum e T. brumale, con l’aggiunta di T. aestivum solo in alcune zone (fra le Regioni considerate: Catalunya e Castilla y León).
Per quanto concerne invece la regolamentazione del commercio, l’unica Legge reperita è di ordine nazionale. In questo come nel caso francese la normativa è molto dettagliata: è ammesso un numero molto limitato di specie di tartufo nero, ma è consentito lo scambio di tartufo bianco; le prescrizioni riguardano di nuovo in modo particolareggiato le condizioni di esposizione, vendita ed imballaggio.

Lascia un commento