Impiegare una Scacciacani per tutelarci dai selvatici, si può fare?

Sono sempre più numerosi  i casi di aggressione, nel bosco, da parte di animali selvatici. Quali, ad esempio, Cinghiali e Lupi. Quest’ultimi particolarmente pericolosi per i nostri cani. Sono quindi molteplici le soluzioni adottate nel tempo per fronteggiare questa problematica, che vanno da quelli più rudimentali, come accartocciare ripetutamente una bottiglia in plastica o scoppiare petardi.

A tal proposito è bene ricordare che è assolutamente vietato impiegare petardi e/o altri artifizi similari,  per il forte rischio di incendio che essi  comportano

Ad oggi, perciò , “l’arma” ( che arma non è) più utilizzata per queste complicanze  sembra essere la “scacciacani “:

pistole a salve  spesso costruite  in lega di zama,   che emettono solo un suono, del tutto simile a quello di un’arma reale.

Ma cosa dice la legge a tal proposito?

Le pistole a salve possono essere di due tipi:

  • Top Firing (con canna completamente ostruita e foro di sfiato nella parte superiore della canna, senza emissione di fiammata frontale)
  • Front Firing (con canna parzialmente occlusa ed emissione di fiammata frontale)

In Italia sono legali solo le repliche top firing, ed al momento della vendita munite di tappo rosso all’estremità della canna.

Ed è proprio su questo fantomatico “tappo rosso” che la cassazione ha speso fiumi di inchiostro, in quanto in molti discutono il fatto di poterlo rimuovere.

La Cass. Pen, sez. II,05/05/1993, n°4594 ha statuito che:

“Il semplice uso o porto fuori dalla propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma privo del tappo rosso assume rilevanza penale solo se mediante esso si realizzi un reato del quale l’uso o il porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, dovendosi in tali casi ritenere la sussistenza del reato o dell’aggravante, ancorché si tratti di arma giocattolo. A carico, invece, di coloro che portino fuori dalla loro abitazione giocattoli riproducenti armi sprovvisti di tappo rosso non è più configurabile, per il semplice uso o porto, responsabilità penale, neppure in relazione agli artt. 4 e 7 legge 895 del 1967, modificati dagli artt. 12 e 14 legge 497 del 1974, o allo art. 4 legge n. 110 del 1975

 

In definitiva, l’uso di una scacciacani può essere un ottimo deterrente per gli animali selvatici che potrebbero pararcisi contro durante un uscita a tartufi. Tenendo ben presente che anche il nostro cane potrebbe spaventarsi e fuggire. E’ quindi necessario, se si vuole ricorrere a questo, che il nostro gregario sia addestrato, possibilmente sin da cucciolo, a questi rumori.