San Pietro Avellana: il tar stronca sul nascere il tentativo di impedire la libera cerca
Il Tar Molise ha stroncano sul nascere il tentativo di impedire la libera raccolta del tartufo facendo ricorso all’espediente della istituzione di tartufaie controllate.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, “nel caso di specie, l’oggetto dei provvedimenti impugnati non è propriamente o esclusivamente la costituzione di una tartufaia controllata, bensì la concessione in uso gratuito di una porzione di territorio boschivo comunale di San Pietro Avellana a una associazione di tartufai del luogo, senza alcuna procedura concorsuale, competitiva o di evidenza pubblica”.
Tutto sospeso, dunque, fino alla celebrazione dell’udienza di merito che è stata già fissata al 17 maggio 2016.
Soddisfazione è stata espressa dai ricorrenti, associazioni di cavatori abruzzesi e molisane, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Romano, il quale aveva già precedentemente, nel 2013, incassato l’annullamento giurisdizionale di ulteriori provvedimenti, sempre del Comune alto molisano, limitativi del diritto di libero accesso e libera raccolta del tartufo (nel caso di specie, si trattava di divieto di transito sulle strade interne di accesso alle aree tartufigene).
“Un pronunciamento, quello del Tar Molise, che segna un punto a favore di tutti coloro che si battono per la libera ricerca del tartufo e contro il tentativo, oramai sempre più diffuso in tutta Italia, di creare delle “riserve indiane” per limitarne la fruizione soltanto a “pochi eletti”, non certo per ragioni di tutela ambientale bensì per interessi economici che, com’è noto, assumono dimensioni davvero considerevoli” – ha dichiarato l’avvocato Massimo Romano.
LA SENTENZA
Con ordinanza n. 147, resa nella camera di consiglio di ieri, 3 dicembre 2015, il Tar Molise ha sospeso l’esecutività degli atti relativi all’istituzione della tartufaia controllata di San Pietro Avellana (IS).
Confermando il precedente decreto provvisorio di novembre, il Collegio ha emesso un articolato pronunciamento cautelare che ha, in particolare, statuito che “la mancanza di una procedura competitiva circa l’assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico, introduce una barriera all’ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento (Corte costituzionale sent. n. 180/2010); peraltro, anche a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (TFUE), l’indifferenza comunitaria alla qualificazione nominale delle fattispecie, consente di sottoporre ai principi sull’evidenza pubblica l’affidamento di concessioni su beni pubblici (cfr.: Cons. Stato V, 31.5.2011 n. 3250)”.
Fonte: termolionline.it