Quello che non vi dicono: I limiti di raccolta NON sono solo giornalieri

Quello che non vi dicono: I limiti di raccolta NON sono solo giornalieri

Quello che non vi dicono: I limiti di raccolta NON sono solo giornalieri – A distanza di oltre un anno, il Mipaaf, di concerto con il Mef, ha “finalmente” individuato i quantitativi standard producibili di tartufi per poter applicare il regime Iva agricolo ex articolo 34 D.P.R. 633/1972

l’Agenzia delle entrate, con la circolare 8/E/2019§ 1.4., a commento della novità introdotta, ha tenuto a precisare che l’estensione del regime speciale Iva è destinato ai coltivatori di tartufi che possano qualificarsi come produttori agricoli non anche i meri raccoglitori del tartufo.

Come detto, il Mipaaf, con decreto pubblicato sul proprio sito internet, ha individuato i quantitativi standard entro cui la cessione del tartufo effettuata dal produttore agricolo permette l’applicazione del regime speciale Iva agricolo, il tutto con effetto dallo scorso 1° gennaio 2019.

Il decreto distingue le produzioni a seconda che avvengano sui tartufaie coltivate e tartufaie naturali

Nel primo caso i quantitativi sono così individuati:

  • 60 kg/ha per il tartufo bianco pregiato e per quello nero liscio;
  • 80 kg/ha per il bianchetto;
  • 120 kg/ha per il nero pregiato, il brumale e il nero ordinario; e
  • 400 kg/ha per il tartufo estivo.

L’articolo 1 precisa, inoltre, che idonee alla produzione del tartufo bianco pregiato sono solamente gli impianti a dimora di pioppelle o astoni di pioppo o piante micorizzate certificate, in aree vocate ovvero aree in cui vi è la presenza naturale di tale qualità di tartufo.

Per le zone boschive i quantitativi sono ridotti rispettivamente a:

  • 20 kg/ha per il tartufo bianco pregiato e per quello nero ( Melanosporum);
  • 50 kg/ha per il bianchetto;
  • 35 kg/ha per il nero pregiato, il brumale e il nero ordinario; e
  • 100 kg/ha per il tartufo estivo.

L’applicazione del regime speciale condizionato al mancato superamento di un volume produttivo, oltre che una novità assoluta nell’ordinamento, pone diversi problemi pratici: quando si deve verificare il superamento del limite? E quali sono le conseguenze? Il regime speciale decade sull’intera produzione o soltanto sulla parte eccedente? Almeno con riferimento a quest’ultimo dubbio, sembrerebbe logica la soluzione più restrittiva, ossia l’applicazione decade sull’intero quantitativo quando il produttore sfora i limiti del decreto. Ma su questa ed altre questioni, sarebbe opportuno un articolato chiarimento ministeriale

Fonte: ecnews.

Questo potrà portare nel tempo ( non troppo lontano) ad una chiusura anticipata della stagione rispetto a quello indicato nel calendario per raggiunti limiti di raccolta come ad esempio accade oggi  nel settore ittico per la pesca al tonno?