Quello che non vi dicono: I limiti di raccolta NON sono solo giornalieri
Quello che non vi dicono: I limiti di raccolta NON sono solo giornalieri
Quello che non vi dicono: I limiti di raccolta NON sono solo giornalieri – A distanza di oltre un anno, il Mipaaf, di concerto con il Mef, ha “finalmente” individuato i quantitativi standard producibili di tartufi per poter applicare il regime Iva agricolo ex articolo 34 D.P.R. 633/1972,
l’Agenzia delle entrate, con la circolare 8/E/2019, § 1.4., a commento della novità introdotta, ha tenuto a precisare che l’estensione del regime speciale Iva è destinato ai coltivatori di tartufi che possano qualificarsi come produttori agricoli e non anche i meri raccoglitori del tartufo.
Come detto, il Mipaaf, con decreto pubblicato sul proprio sito internet, ha individuato i quantitativi standard entro cui la cessione del tartufo effettuata dal produttore agricolo permette l’applicazione del regime speciale Iva agricolo, il tutto con effetto dallo scorso 1° gennaio 2019.
Il decreto distingue le produzioni a seconda che avvengano sui tartufaie coltivate e tartufaie naturali
Nel primo caso i quantitativi sono così individuati:
- 60 kg/ha per il tartufo bianco pregiato e per quello nero liscio;
- 80 kg/ha per il bianchetto;
- 120 kg/ha per il nero pregiato, il brumale e il nero ordinario; e
- 400 kg/ha per il tartufo estivo.
L’articolo 1 precisa, inoltre, che idonee alla produzione del tartufo bianco pregiato sono solamente gli impianti a dimora di pioppelle o astoni di pioppo o piante micorizzate certificate, in aree vocate ovvero aree in cui vi è la presenza naturale di tale qualità di tartufo.
Per le zone boschive i quantitativi sono ridotti rispettivamente a:
- 20 kg/ha per il tartufo bianco pregiato e per quello nero ( Melanosporum);
- 50 kg/ha per il bianchetto;
- 35 kg/ha per il nero pregiato, il brumale e il nero ordinario; e
- 100 kg/ha per il tartufo estivo.
L’applicazione del regime speciale condizionato al mancato superamento di un volume produttivo, oltre che una novità assoluta nell’ordinamento, pone diversi problemi pratici: quando si deve verificare il superamento del limite? E quali sono le conseguenze? Il regime speciale decade sull’intera produzione o soltanto sulla parte eccedente? Almeno con riferimento a quest’ultimo dubbio, sembrerebbe logica la soluzione più restrittiva, ossia l’applicazione decade sull’intero quantitativo quando il produttore sfora i limiti del decreto. Ma su questa ed altre questioni, sarebbe opportuno un articolato chiarimento ministeriale
Fonte: ecnews.
Questo potrà portare nel tempo ( non troppo lontano) ad una chiusura anticipata della stagione rispetto a quello indicato nel calendario per raggiunti limiti di raccolta come ad esempio accade oggi nel settore ittico per la pesca al tonno?