Piemonte – L’intricata vicenda della tassa annuale sulla raccolta tartufi

Di seguito riportiamo il parere  formulato dal Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo al Settore Foreste, con oggetto: “Tasse sulle concessioni regionali: abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi”.

Con riferimento ai quesiti verbalmente posti da codesto settore regionale circa il regime giuridico cui è
soggetta la gestione del tributo in oggetto, occorre preliminarmente esaminare le fonti che ne determinano la
disciplina.
Nello specifico, dunque, l’articolo 10, comma 1, della legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 (Norme in
materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), e successive modificazioni e integrazioni, prevede che “il permesso per la ricerca e raccolta dei tartufi è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale annuale”.
Prescindendo dalla formulazione scorretta della nomenclatura, occorre osservare che la norma è norma
di pura enunciazione, salvo che per il successivo comma 2, in cui si prescrive che “il versamento della tassa
di concessione deve avvenire entro il 30 aprile, e in ogni caso prima di esercitare le attività di ricerca e
raccolta, e ha valore per l’anno solare cui si riferisce”, ed occorre perciò interpretarla conformemente ai principi generali che regolano le tasse sulle concessioni regionali (e non “di concessione regionale”), principi che
devono essere rinvenuti, oltre che nella normativa statale di riferimento, nella legge regionale 6 marzo 1980,
n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo
l’articolo 2 della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Legge di stabilità regionale 2021), nonché nei principi
generali dell’ordinamento.
Ciò detto, e venendo alle questioni concrete poste attraverso i quesiti in premessa, si ritiene che:
1) trattandosi di una tassa a controllo territoriale e non sistemico sia soggetta allo stesso regime cui
soggiacciono le tasse per le licenze di caccia e di pesca; pertanto, anche se a differenza delle altre
due mantiene una effettiva connotazione di tassa annuale in quanto legata a un tesserino di durata
decennale, se la corrispondente attività non viene esercitata per l’intero anno solare non deve
essere pagata (così, del resto, era anche per la licenza di pesca prima della soppressione del tesserino);
2) il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 10, comma 1, della citata legge regionale 16/2008 è puramente ordinatorio ed è superato dal significato dell’incidentale, che ammette al pagamento in qualsiasi momento purché prima di esercitare l’attività;
3) il mancato esercizio dell’attività cui il pagamento della tassa è legato, protratto per l’intero anno solare, nel caso in cui il pagamento sia stato ugualmente eseguito realizza il diritto alla restituzione mediante rimborso o compensazione (quest’ultima a norma dell’articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60).
Un eventuale provvedimento di differimento, di ammissione al pagamento ritardato o di remissione in termini, perciò, risulta del tutto superfluo.

Fonte: regione.piemonte.it