Legislazione: la raccolta dei prodotti del sottobosco

L’attività di raccolta e la tutela della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco è regolamentata in particolare chi si vuole dedicare a questo tipo di attività è tenuto a rispettare le norme del:

Titolo III, capo I “Tutela della flora spontanea” artt. 13-18, e capo II “Raccolta dei prodotti del sottobosco” artt. 19-25, ed il titolo V “Disposizioni particolari” artt. 31-33.
Una legge nazionale, la LEGGE 6 gennaio 1931, n. 99. (G.U. 19 febbraio 1931) disciplina la coltivazione, la raccolta ed il commercio delle piante officinali.
L’elenco delle specie dichiarate officinali è incluso nel Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772. (GU n. 155 del 4-07-1932).

limiti raccolta erbe e frutti del sotto bosco

Dunque:

  • la cotica erbosa e la lettiera, nonche’ lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati (attività consentita nei terreni destinati a vivai);
  • la vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non puo’ essere danneggiata o distrutta;
  • sono vietate la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonche’ il commercio tanto allo stato fresco che secco delle specie vegetali a protezione assoluta;
  • per ogni specie non catalogata come protetta in modo assoluto e’ consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili piu’ comunemente consumate. I divieti ed i limiti precedenti non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall’avente diritto su di esso.

Nessun limite di raccolta e’ posto al proprietario, all’usufruttuario, al coltivatore del fondo, all’avente titolo su di esso ed ai loro familiari. I quantitativi così indicati possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo Regionale, in relazione a contingenti situazioni locali o all’andamento stagionali.

Durante la raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno e l’apparato radicale della flora nonchè estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo. (Le norme non si applicano nel caso di attivita’ pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani).

La raccolta dei prodotti del sottobosco può essere limitata nelle aree protette o su tutto o parte del territorio regionale per determinate condizioni ambientali che potrebbero compromettere seriamente la sopravvivenza delle specie.

Commercializzazione delle specie di flora spontanea e dei prodotti del sottobosco:
E’ consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonche’ da giardini ed orti botanici. Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varieta’, la provenienza ed il peso netto all’origine. E’ inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione.

Sono considerati prodotti del sottobosco [oltre ai funghi epigei ed ipogei (tartufi), la cui raccolta è regolata da appositi provvedimenti legislativi regionali]:

  • i muschi;
  • le fragole;
  • i lamponi;
  • i mirtilli;
  • le bacche di ginepro;
  • asparagi selvatici;

Portiamo alcuni esempi:

Prov. Cuneo Toscana Campania Abruzzo
Muschio 0,3 kg 0,5 kg 0,3 kg 0,3 kg
Fragole 0,5 kg 2 kg 0,5 kg 1 kg
Lamponi 1 kg 2 kg 0,5 kg 1 kg
Mirtilli 1 kg 2 kg 0,5 kg 1 kg
More di rovo 3 kg 0,5 kg
Bacche di ginepro 0,2 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,2 kg
Asparagi 0,3 kg 1 kg
Corbezzoli 2 kg
Bacche di mirto 0,2 kg 0,2 kg
Origano 0,5 kg
Timo 0,2 kg