Modifica legge sulla raccolta e commercializzazione del tartufo 2013

Modifica legge sulla raccolta e commercializzazione del tartufo 2013

Modifica legge sulla raccolta e commercializzazione del tartufo 2013 –

Alla cortese attenzione del

Presidente FNATI Bruno Sabella

e a tutte le Associazioni associate

 

OGGETTO: Nuova proposta di Legge sul Tartufo deputata FAENZI 8 Maggio 2013

Gia nel lontano 2005 vari deputati hanno proposto la modifica alla legge nazionale 752. Gli

anni passano i tempi cambiano e nuove proposte di legge vengono elaborate da deputati

di turno. Parlo della nuova proposta di legge della deputata FAENZI che in data 8 Maggio

2013 ha presentato la proposta di modifica della legge nazionale del 16 Dicembre 1985 n°

752 . Per una più comprensibile lettura delle modifiche in discussione si consiglia di avere

una copia della proposta di legge sotto mano.

Nel considerare la presente proposta di legge , gli articoli non menzionati si intendono

migliorativi rispetto alla attuale legge in vigore “legge 752”.

Passiamo ad esaminare i principali punti che questa proposta intende modificare:

 

Art 1 : in questo articolo si propone quello che la Regione Emilia Romagna ha messo in

campo con la legge del 2011 inerente la valorizzazione del tartufo i tutte le sue parti,

peccato che non ci sia specificato un diretto coinvolgimento delle associazioni di tartufafi

piu rappresentative sul territorio ed esse siano chiamate direttamente in causa per

discutere dei vari temi e problematiche in essere.

 

Art 2 comma 1: La parola Conservati non era presente nella 752, mi chiedo come mai sia

stata aggiunta, inoltre è stata tolta la parola “GENERI” , queste modifiche rendono non del

tutto chiaro cosa il legiferante sta proponendo. Inoltre sono state differenziate in gruppi le

varie specie di tartufi.

 

Art 2 Comma 1 lettera (e) : sono stati aggiunti i tartufi delle specie hymalayensis – indicum

– sinense, tutti tartufi di origine orientale cinese che fino ad oggi la commercializzazione

era vietata, non solo ma anche le più alte cariche di ricercatori universitari affermano la

pericolosità elevata nell’introdurre queste specie alloctone nel nostro paese, sia a livello di

tartuficoltura che in campo naturale queste possono prendere il sopravvento e colonizzare

le tartufaie dei tartufi più pregiati.

 

Art 2 Comma 2 : In questo comma la stesura come riportata(è fatto salvo il commercio di

qualsiasi altra specie non inclusa tra quelle del comma 1, purchè sia stata riconosciuta e

catalogata come specie di tubero ecc ecc) va a creare una serie di problematiche in

quanto la parola tubero è troppo generica e rischia di incorporare generi come le terfezie,

con le conseguenze per il consumatore assai preoccupanti.Associazione Tartufai Reggiani Piazza Matilde di Canossa 10 Carpineti Reggio Emilia 42033 Italia

P.Iva 02567300351 Cod. Fisc. 91023710352 mail: info@tartufaireggiani.it

 

Art 2 Comma 3 lettera (a) : In questa descrizione non viene specificata la parte del tartufo

che deve manifestare una determinata colorazione, deve quindi essere messo come

prerogativa il colore esterno cioè il peridio o scorza.

 

Art 2 Comma 4: il legislatore indica solo un centro per le contestazioni , quello di

Sant’angelo in vado e dellASSAM della regione Marche, questo non è ragionevole, si

devono individuare altri centri sul territorio nazionale .

 

Art 3 Comma 3 : mi sembra troppo superfluo indicare sulle tabelle solamente la dicitura

“Raccolta di tartufi riservata” , le tabelle devono riportare anche le indicazioni più

specifiche .

 

Art 4 Comma 1 : è abrogata la legge che vieta la raccolta dei tartufi immaturi, questo

penalizza fortemente il consumatore finale che inevitabilmente viene attratto da piatti con

aromi di sintesi.

 

Art 5 Art. 5-bis Comma 1 : La figura del tartufaio viene equiparata all’ativita venatoria e alla

attivita di pesca professionale, la legge specifica anche le leggi di riferimento, non si

capisce bene cosa e dove vuole arrivare il legiferante con questo articolo, ma sicuramente

la figura del tartufaio sarà più coinvolta a livello sociale e fiscale.

 

Art 5 Commi dal 3 al 9 : queste nuove norme rendono la vita difficile a un gran numero di

tartufai, che si vedono coinvolti in faccende burocratiche da sbrigare, le associazioni di

tartufai devono essere maggiormente coinvolte dalle istituzioni , con corsi di formazione e

agevolazioni , per dare un concreto aiuto ai tartufai del propio territorio nello sbrigare le

pratiche che questa nuova proposta di legge vuole imporre.

 

Art 6 Comma 1 : viene abrogata la legge 752 del’ articolo 6 ai commi terzo quarto e quinto

inerenti le specie e i calendari di raccolta, cioè cerca libera per tutti i tartufi in qualsiasi

periodo dell’anno.

 

Art 7 : Viene modificato inserendo la frase “allo stato NATURALE” , viene tolta tutta la

descrizione della legge 752 inerente le caratteristiche specifiche per essere posti in

vendita al consumatore, questo penalizza di nuovo il consumatore finale.

 

Art 9 Hanno tolto la parola (PELATI) questo può dare atto ad azioni illegali colpendo

ancora un a volta il consumatore finale.

 

Art 11 In questo articolo vengono messe le frasi “le modalità previste per i prodotti

alimentari similari” ma non vengono specificate le norme di riferimento di questi prodotti

similari ne tanto meno delle tecnologie più avanzate.

 

Art 13 Comma 2 : vengono specificate e di conseguenza ristrette le figure di controllo

come le guardie venatorie le polizie locali ecc ecc , segregandole solamente al controllo

sulla raccolta. Questo articolo riduce notevolmente i controlli della filiera tartufo.

 

Art 17 : Questo articolo vuole andare a collocare i tartufi come prodotto agricolo , riporto

una nota della agenzia delle entrate del Aprile 2013:

“Per quanto concerne l’esatta individuazione dell’aliquota IVA applicabile

alla commercializzazione di tale prodotto, si rileva che il n. 5) della Tabella A, parte II, Associazione Tartufai Reggiani Piazza Matilde di Canossa 10 Carpineti Reggio Emilia 42033 Italia

P.Iva 02567300351 Cod. Fisc. 91023710352 mail: info@tartufaireggiani.it

allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per

cento per “ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi” invece nella proposta in oggetto

viene introdotta la frase (compresi i prodotti spontanei di pregio del sottobosco) ciò vuole

 

marcare i tartufi con iva agevolate al 4% come fosse un prodotto agricolo,

indipendentemente dal prodotto fresco o lavorato non che conservato.

 

Conclusioni: La mia valutazione su questa proposta di legge può piacere o meno, sta di

fatto che da questa legge le figure che ne traggono maggiori riscontri a mio parere sono le

aziende di trasformazione e di commercio dopodichè vengono gli agricoltori ed infine i

tartufai.

Sono d’accordo su una tracciabilità del tartufo compreso chi lo cava e anche delle tasse

che ad esso vengono imposte, ma sono altrettanto convinto della necessita di preservare

la libera cerca su tutto il territorio nazionale come sancisce la legge 752 del 1986.

L’andare per tartufi coinvolge molte migliaia di persone in varie regioni Italiane, di queste

persone oltre 80% esercita la cerca per hobby, il 15 % lo fa in modo semiprofessionale e

solamente il 5% ne trae fonte di reddito e dovrebbe essere proprio questo 5% che si

traduce principalmente in chi conduce tartufaie controllate e consorzi e tutto ciò che

preclude la cerca del pubblico sul tartufo naturale ad essere messo in prima fila a pagare

le tasse sul reddito da tartufo.

Se consideriamo questi dati si capisce subito che questa legge non tiene conto del 80%

ma tanto meno del restante 15%, questa proposta di legge si concentra su tutto tranne

che sul mondo vero ed affascinante del tartufo, che vede come protagonisti il cane ed il

suo conduttore.

 

Carpineti lì 25/06/2013

 

 

Consiglio Direttivo

Associazione Tartufai Reggiani

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