La nuova legge Europea sui Tartufi 1° parte

Cosa dice la nuova Legge Europea

A partire da oggi ogni settimana  spiegheremo cosa cambierà nella legislazione fiscale in materia di tartufi, sono infatti molteplici le novità che attenderanno nel 2017 tartufai e raccoglitori.

Acquirenti e raccoglitori di tartufi, cambiano le regole fiscali. Già, tra le molte modifiche introdotte dalla Legge Europea 2015-2016, rientra anche quella al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi.

La novità più rilevante è innanzitutto l’abbassamento dell’aliquota IVA: da quella ordinaria si passa al 10% per “tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”. Anche i descritti tartufi sono ora ricompresi nella tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, al neo-introdotto art. 20-bis.

A cambiare sono anche gli obblighi di fatturazione, o meglio auto fatturazione. Già, perché viene abrogata la disposizione della Stabilità 2005 che obbliga i soggetti, che nell’esercizio di impresa acquistano i tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA, a emettere autofattura, seppur senza l’indicazione delle generalità del cedente, imponendogli di versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli importi dell’IVA relativi alle autofatture emesse.

Parallelamente la Legge Europea, introduce l’art. 25-quater al D.P.R. 600/1973 ove fa confluire una disciplina ad hoc per la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi. In particolare, viene previsto che le società e le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o arte e professione (soggetti ex art. 23, comma 1, D.P.R. 600/1973)“applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all’aliquota fissata dall’art. 11 del T.U.I.R., di cui al D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito”.

Tutte queste novità si applicheranno alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Fonte: FiscoPiu