Le differenze tra Tartufaio Hobbista e Professionista? Ce le Spiega la FNATI

La mission delle nuove proposte di legge inerenti alla raccolta e commercializzazione del tartufo mirano ad unificare le legislazioni in merito. Una sorta di operazione Garibaldina che vede coinvolte anche le regioni autonome di Trento e Bolzano. Come abbiamo avuto modo di evincere dalla proposta di legge che puoi visionare a questo LINK

Tra le molteplici novità a riguardo, spicca senza ombra di dubbio la netta distinzione, che  vi è in cuore di generare da ambo le parti: il tartufaio professionista e quello hobbista

Questa differenziazione , apparentemente  scontata, lascia in realtà, innumerevoli dubbi nell’ambito tartufigeno. In quanto, negli ultimi anni c’ è già stato un timido approccio in tal senso, con l’introduzione dell’ imposta sostitutiva, notoriamente conosciuta come F24 che attraverso il modello ELIDE ( Acronimo di elementi identificativi) consente ai cavatori di vendere in via occasionale e per un importo massimo di 7000€ annui i tartufi alle aziende di trasformazione

In virtù di questo, viene spontaneo domandarsi se le nuove disposizioni vogliono scindere i protagonisti di cui sotto o si tratti di un incongruenza che lascia adito ad equivoci degni  di una trama tra le più classiche nella commedia all’italiana?

Dal Vocabolario d’ italiano TRECCANI

  1.  Hobbista: La parola inglese HOBBY è entrata nell’italiano per indicare un’occupazione, diversa dal lavoro, alla quale ci si dedica nelle ore libere per svago, ma con dedizione e passione.
  2. Occasionale: Che offre occasione, motivo, talora anche pretesto, a qualche cosa; in partic., causa o., fatto che produce un evento, un fenomeno, non direttamente, […] dalle particolari circostanze, e quindi non voluto o cercato appositamente, casuale, fortuito
  3. Professionista: Chi esercita una professione intellettuale o liberale come attività economica primaria

 

La FNATI : Federazione Nazionale delle Associazioni dei Tartufai Italiani cerca di sgombrare gli innumerevoli dubbi sorti a riguardo

 

LA PROPOSTA DI LEGGE  LE  CONSIDERAZIONI DELLA  FNATI
Sono considerati tartufai commerciali
occasionali coloro i quali hanno ottenuto
l’abilitazione ai sensi dell’art.13, sono in
regola con la tassa di concessione regionale ai
sensi dell’art. 22 e hanno versato il sostituto di
imposta previsto dal comma 692 al comma
697 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
7. Sono considerati tartufai professionali
coloro i quali hanno ottenuto l’abilitazione ai
sensi dell’art.13, sono in regola con la tassa di
concessione regionale ai sensi dell’art. 22 e
sono titolari di partita IVA la cui attività ricade
nella categoria ATECO 02.30. I Tartufai
commerciali professionali non hanno
limitazioni di peso.
8. All’atto del controllo, i tartufai commerciali
occasionali e i tartufai professionali devono
esibire rispettivamente la ricevuta del
versamento del sostituto di imposta previsto
dai commi 692-607 della Legge 30 dicembre
2018, n.145, o il certificato di attribuzione del
numero di partita IVA o la visura aggiornata
rilasciata dalla Camera di Commercio.
In ambito fiscale esiste l’occasionalità e in contrapposizione la professionalità. Non ci sono vie di
mezzo. La legge 145/2018 ha inteso dare un termine di valore, ovvero una presunzione assoluta di
occasionalità, a chi vende per un valore al di sotto dei 7.000 euro. Poi se si vuole dare un significato
all’imposta sostitutiva dando la possibilità di raccogliere di più è una scelta legittima