Quanti cuccioli toccano al maschio – Cani da tartufo

Quanti cuccioli toccano al maschio – Cani da tartufo

Quanti cuccioli toccano al maschio – Sembrerebbe di primo acchito una domanda banale ma non lo è affatto, questo tema è causa di innumerevoli litigi tra allevatori o pseudo tali, tant’è vero che già dal lontano 1934 è stato stilato in Germania la Convenzione Internazionale che regolamenta questo aspetto e non solo.

Sono infatti molteplici gli aspetti da considerare prima di fare una monta e quindi bene conoscere le leggi che li regolamenta, per questo motivo al fondo dell’articolo potete trovare i link dei file in pdf del 1934 e del FCI del suddetto “Trattato”.

Da come si evince dal titolo dell’articolo il punto fondamentale è capire i diritti del proprietario del maschio per questo abbiamo estrapolato i 6 punti che trattano il tema:

    • Art. 16 – Quando le condizioni di retribuzione della monta non sono state determinate o questa è stata accordata con la scelta di un cucciolo, il proprietario dello stallone ha diritto di esercitare per primo la scelta di un sol cucciolo dell’intera cucciolata fra il 42° e il 49° giorno dalla nascita. Può anche esercitarlo prima. In caso di accordo col proprietario della fattrice, egli può prolungare questa mora fino al 60° giorno al massimo.
    • Art. 17 – Se la cagna è morta prima del parto o se essa è rimasta vuota o se i cuccioli sono morti al momento della scelta, i proprietari perdono tutti i loro diritti reciproci.
    • Art. 18 – Nei cinque giorni dalla nascita, il proprietario della fattrice deve far conoscere al proprietario dello stallone il numero, il sesso e, quando la razza lo permetta, il colore dei cuccioli nati, ed eventualmente i decessi avvenuti o sopravvenuti in questo spazio di tempo. Il proprietario dello stallone deve, alla ricezione di questo avviso, inviare il certificato di monta.
    • Art. 19 – Se non è nato che un solo cucciolo, o se un solo cucciolo è vivo al momento della scelta, esso appartiene al proprietario dello stallone. Tuttavia il proprietario della fattrice avrà la facoltà di conservare il prodotto nato o rimasto solo pagando il prezzo preteso abitualmente per la monta dello stallone adoperato. Se questo prezzo non è conosciuto, esso sarà stabilito da un arbitro.
    • Art. 20 – Il proprietario della fattrice deve dare alla cucciolata tutte le cure di un allevatore coscienzioso. Quando lo standard della razza prevede l’accorciamento della coda, questa operazione deve essere fatta a tutta la cucciolata, conformemente alle regole dell’arte e nel tempo necessario perché la piaga sia interamente cicatrizzata prima del 42° giorno. Lo stesso è per l’asportazione degli speroni agli arti posteriori o anteriori, quando questa è stata convenuta.
    • Art. 21 – Il proprietario dello stallone non deve sopportare alcuna spesa per i suddetti motivi né per l’allevamento fino al 49° giorno.
  • Art. 22 – Se, malgrado un avviso a mezzo raccomandata inviato dopo il 48° giorno, il proprietario dello stallone non ha esercitato la sua scelta prima del 56° giorno, il proprietario della fattrice può far esercitare questa scelta da un medico veterinario, o da una persona competente, a spese del proprietario dello stallone. Il cucciolo così scelto può essere spedito contro il rimborso delle spese di veterinario, di imballo, di trasporto e delle spese di allevamento a partire dal 49° giorno.

Tra i proprietari di cani da tartufo vi sono regole non scritte ma che comunque da tempo sono in uso nel settore, come ad esempio quello di pagare i cuccioli in certi casi anche nella sua totalità determinandone il suo valore in tartufi, cioè spetterà al proprietario della fattrice il corrispettivo in tartufi che il cucciolo riuscirà a cavare, previa accordi una volta stabilito il prezzo di mercato del tartufo che il cucciolo andrà a cavare.

Link:

ESTRATTO CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI MONACO MARZO 1934 SULL’ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI CANI DI RAZZA

FEDERAZIONE CINOLOGICA INTERNAZIONALE REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DI ALLEVAMENTO