La legislazione Francese sulla vendita dei tartufi

La legislazione Francese sulla vendita dei tartufi

La legislazione Francese – Il testo cui è possibile fare riferimento è detto “Accord interprofessionnel Truffes Fraîches”: si tratta di una sorta di convenzione tra operatori del settore (soprattutto tartuficoltori e commercianti) per il miglioramento della qualità dei tartufi prodotti in Francia, siglato nel 1999.

In questo caso, come in quello della normativa italiana, si procede ad una breve esposizione del testo sottoforma di analisi delle “tematiche” più rilevanti presenti in esso.

  • Identificazione dei tartufi destinati al consumo da freschi: l’accordo riconosce 5 specie di tartufo dei quali è consentito il commercio allo stato fresco:
    – Tuber melanosporum Vitt.;
    – Tuber brumale Vitt.;
    – Tuber aestivum Vitt.;
    – Tuber uncinatum Chatin;
    – Tuber mesentericum Vitt.;
  • Disposizioni concernenti la qualità: l’accordo indica le qualità, tutte di tipo fisico, che devono avere i tartufi commercializzati:
  1. odore, sapore e colore tipici della specie;
  2. maturità sufficiente; fermezza al tocco;
  3. avvenuta pulizia (lavaggio o spazzolatura);
  4. assenza di terra e parassiti;
  5. assenza di alterazioni dovute al gelo;
  6. umidità esteriore nella norma;
  7. massa uguale superiore ai cinque grammi;
  • Distinzione tra tartufi interi e pezzi di tartufo:
    Nella prima classe sono inclusi i tartufi il cui scorza è del tutto intera e senza scalfitture; Nella seconda rientra tutto il prodotto non classificabile nella prima;
  • Classificazione: tanto i tartufi interi quanto quelli a pezzi, sono oggetto di una divisione in tre categorie:
  1. categoria “extra”: vi sono inclusi solo i tartufi interi, dalla forma regolare e che presentino eventuali difetti morfologici in misura leggerissima;
  2. categoria “1”: uguale alla precedente, ma i tartufi possono presentare difetti in misura maggiore;
  3. categoria “2”: vi sono inclusi tutti i tartufi interi che non possono rientrare nelle precedenti categorie, ed i pezzi di tartufo;
  • Dimensioni: relativamente alle suddette categorie, la massa dei tartufi o dei pezzi di tartufi deve essere superiore o uguale a:
  1. 20 grammi;
  2. 10 grammi;
  3. 5 grammi;
  • Tolleranze: relativamente alle specie commercializzate, è ammessa una soglia di presenza del 2% di tartufi con caratteristiche non rispondenti a quelle richieste per la categoria di appartenenza, a proposito di:
  1. specie: gli eventuali tartufi di specie diversa devono essere comunque stati raccolti nello stesso momento di quelli appartenenti alla specie dichiarata; non è in ogni caso ammessa la presenza di tartufi che non siano prodotti in Francia;
  2. qualità: in caso di presenza di tartufi che non appartengono alla categoria dichiarata, questi devono rientrare, al massimo, nella categoria direttamente inferiore;
  3. massa: se questa tolleranza dovesse essere cumulata con quella relativa alla qualità, la loro somma non potrebbe superare il 2% della massa totale;
  • presentazione ed imballaggio: le specie devono essere commercializzate separatamente. Ogni collo deve rispettare gli standard minimi di qualità richiesti; la parte visibile del medesimo deve essere rappresentativa dell’intero contenuto. In caso di spedizione dei pacchi, questi devono essere imballati in modo da assicurare la massima protezione ai tartufi, nonché essere innocui rispetto al pericolo di alterazione delle qualità del prodotto;
  • Etichettatura: l’etichetta da mettere sul prodotto deve essere ben visibile; è ammesso che sia interna solo nel caso di spedizione dei colli; ogni etichetta deve riportare le informazioni che seguono:
  1. identificazione del mittente;
  2. denominazione del prodotto e presentazione: nome della specie e se in forma intera o in pezzi;
  3. origine: dipartimento o regione di raccolta;
  4. caratteristiche commerciali: categoria di appartenenza;
  5. marchio ufficiale di controllo: facoltativo;
  • Calendario di raccolta e commercializzazione: l’accordo prevede che il calendario di raccolta sia stabilito annualmente, previa approvazione dei firmatari dell’accordo stesso; per quanto concerne il commercio, questo può essere effettuato durante tutto il periodo di raccolta e fino a dieci giorni dopo la sua chiusura;
  • Vigilanza: la vigilanza sul rispetto delle norme stabilite nell’accordo in oggetto è affidata agli agenti:
  1. dell’INTERFEL (“Interprofession des Fruit et Légumes Frais”) ;
  2. del Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria ;
  3. della Direzione Generale per la Concorrenza, il Consumo e la Repressione delle Frodi;

La normativa francese, pur facendo riferimento ad un testo senza valore strettamente normativo, rappresenta un punto fermo nelle pratiche inerenti il settore tartuficolo. Alcuni aspetti sono in particolare degni di nota: innanzi tutto nell’elenco delle specie consentite per il commercio è escluso il Tuber magnatum – probabilmente perché il testo è nato come regolamentazione del mercato interno – più alcune altre specie di tartufo nero di minor pregio; in secondo luogo va osservato che la disposizione è molto precisa: per quanto non vi siano indicazioni in merito a ricerca e raccolta, il testo si esprime in modo molto dettagliato sia sulle qualità organolettiche delle specie – relativamente ad ogni categoria – sia sulle condizioni di vendita, con particolare attenzione alle tolleranze e all’imballaggio.

Fonte: Regione Piemonte

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